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Termini generali e condizioni

BROKER-GRUPA d.o.o., agenzia di mediazione immobiliare

Branimirova obala 1, 21000 Spalato, OIB: 21499195063

Iscritta al Registro dei mediatori immobiliari presso la Camera dell’economia croata con il numero di registrazione 114/2010, in data 28 maggio 2010

Decisione sul possesso dei requisiti per l’esercizio della mediazione immobiliare: Classe: UP/I-330-01/10-01/175, Urbroj: 526-05-01-01/2-10-2 del 28 aprile 2010

Si applicano dal: 7 luglio 2026

Ai sensi dell’articolo 20 della Legge sulla mediazione immobiliare («Narodne novine» n. 69/2026), la società BROKER-GRUPA d.o.o., OIB: 21499195063, Branimirova obala 1, 21000 Spalato, adotta in data 7 luglio 2026 le seguenti Condizioni generali di contratto:

I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito: Condizioni generali) disciplinano i rapporti d’affari tra Broker-grupa d.o.o. in qualità di mediatore immobiliare e i mandanti, ai sensi della Legge sulla mediazione immobiliare («Narodne novine» n. 69/2026; di seguito: Legge).

Il Tariffario vigente delle provvigioni di mediazione del Mediatore, con indicazione della data di applicazione, è contenuto nelle presenti Condizioni generali quale Allegato 1. Il Tariffario riporta gli importi delle provvigioni di mediazione, la descrizione dei servizi compresi nella provvigione, l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento nonché le regole sui servizi e sui costi aggiuntivi.

I singoli termini hanno il seguente significato:

  • Il Mediatore è Broker-grupa d.o.o., società commerciale registrata per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare, iscritta al Registro dei mediatori presso la Camera dell’economia croata.
  • L’Agente è la persona fisica che ha superato l’esame professionale, iscritta nell’Elenco degli agenti e alle dipendenze del Mediatore sulla base di un contratto di lavoro.
  • La mediazione consiste nelle attività del Mediatore con le quali il Mandante viene messo in contatto con un terzo, nonché nelle trattative e nella preparazione della conclusione di atti giuridici aventi ad oggetto un determinato immobile, in particolare nell’acquisto, nella vendita, nella permuta, nella locazione e nell’affitto.
  • Il Mandante è la persona fisica o giuridica che conclude con il Mediatore un contratto di mediazione scritto.
  • Il Terzo è la persona che il Mediatore si adopera per mettere in contatto con il Mandante al fine di trattare la conclusione di un atto giuridico relativo a un determinato immobile.
  • Il Tariffario è il tariffario vigente delle provvigioni di mediazione del Mediatore, con indicazione della data e dell’anno, che costituisce parte integrante del contratto di mediazione.

L’offerta del Mediatore si basa sui dati ricevuti per iscritto o oralmente dai proprietari degli immobili ovvero dai mandanti. Il Mediatore si riserva la possibilità di errore nella descrizione o nel prezzo dell’immobile nonché la possibilità che l’immobile pubblicizzato sia già stato venduto o locato, ovvero che il proprietario abbia rinunciato alla vendita o alla locazione. Il Mandante è tenuto a custodire le offerte e le comunicazioni del Mediatore come segreto d’affari. Può trasmetterle ai familiari e ai consulenti professionali coinvolti nella realizzazione dell’affare, a condizione di informarli dell’obbligo di riservatezza, mentre per la trasmissione ad altri terzi è necessaria la previa autorizzazione scritta del Mediatore.

II. CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Con il contratto di mediazione il Mediatore si obbliga ad adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Mandante un terzo al fine di trattare e concludere un determinato atto giuridico relativo al trasferimento o alla costituzione di un determinato diritto su un immobile, e il Mandante si obbliga a corrispondergli la provvigione di mediazione se tale atto giuridico viene concluso.

Il contratto di mediazione è concluso in forma scritta e a tempo determinato. La mediazione senza contratto concluso non è consentita. Se la durata del contratto non è stata pattuita, il contratto si considera concluso per un periodo di 12 mesi.

Il contratto di mediazione contiene: i dati del Mediatore e del Mandante, l’oggetto della mediazione, il tipo e il contenuto essenziale dell’atto giuridico oggetto di mediazione, l’importo della provvigione di mediazione, i dati su tutti i servizi e costi aggiuntivi con l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento nonché il numero di iscrizione del Mediatore nel Registro.

Il Tariffario delle provvigioni di mediazione del Mediatore costituisce parte integrante del contratto di mediazione.

III. MEDIAZIONE IN ESCLUSIVA

Con il contratto di mediazione in esclusiva il Mandante può obbligarsi a non incaricare alcun altro mediatore per l’affare oggetto di mediazione. Tale obbligo deve essere espressamente pattuito.

Se durante la vigenza del contratto di mediazione in esclusiva il Mandante conclude un atto giuridico tramite un altro mediatore, per il quale era stato conferito al Mediatore esclusivo l’incarico di mediazione, egli è tenuto a corrispondere al Mediatore esclusivo la provvigione di mediazione pattuita e a rimborsare gli eventuali costi effettivi aggiuntivi sostenuti nel corso della mediazione.

All’atto della conclusione del contratto di mediazione in esclusiva il Mediatore avverte il Mandante degli effetti giuridici e delle conseguenze di tale clausola.

IV. CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Il contratto di mediazione concluso a tempo determinato cessa alla scadenza del termine per il quale è stato concluso, se entro tale termine non è stato concluso il contratto oggetto di mediazione, ovvero mediante recesso di una delle parti contraenti, nella forma e con gli effetti previsti dal contratto di mediazione.

Il Mandante è tenuto a rimborsare al Mediatore le spese sostenute per le quali era stato espressamente pattuito che il Mandante le paghi separatamente.

Se dopo la cessazione del contratto di mediazione il Mandante conclude un atto giuridico che è conseguenza dell’attività del Mediatore anteriore alla cessazione del contratto, egli è tenuto a corrispondere al Mediatore l’intera provvigione di mediazione.

V. OBBLIGHI DEL MEDIATORE

Il Mediatore si obbliga a:

  • adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Mandante una persona ai fini della conclusione dell’affare oggetto di mediazione
  • informare il Mandante del prezzo medio di mercato di un immobile simile
  • procurarsi ed esaminare i documenti comprovanti la proprietà o altro diritto reale sull’immobile in questione
  • compiere le attività necessarie alla presentazione dell’immobile sul mercato e pubblicizzarlo in modo adeguato
  • consentire o negare la visita dell’immobile, in funzione degli interessi del Mandante e della valutazione professionale del Mediatore, agendo con la diligenza del buon professionista
  • custodire i dati personali del Mandante e, su istruzione scritta, mantenere come segreto d’affari i dati relativi all’immobile e all’affare oggetto di mediazione
  • se oggetto della mediazione è un terreno, verificarne la destinazione conformemente alla normativa in materia di pianificazione territoriale
  • informare il Mandante di tutte le circostanze rilevanti per l’affare progettato che gli sono note o devono essergli note
  • tenere il registro della mediazione ai sensi dell’articolo 27 della Legge
  • agire con accresciuta diligenza, secondo le regole della professione e gli usi, nonché conformemente all’atto generale sull’etica professionale dei mediatori immobiliari.

Se così pattuito con il singolo contratto di mediazione, nella provvigione di mediazione possono essere compresi anche i seguenti servizi legali, amministrativi e altri servizi connessi:

  • la verifica legale della documentazione, della proprietà e dei gravami nonché la preparazione e la redazione della documentazione di compravendita (preliminare, contratto di compravendita, dichiarazione tavolare) tramite lo studio legale con cui il Mediatore ha una collaborazione consolidata
  • l’esecuzione della prenotazione ovvero dell’intavolazione del diritto di proprietà, ovvero dell’iscrizione della modifica delle quote sociali nella società
  • la comunicazione e il coordinamento con avvocati, notai, banche e altri soggetti coinvolti nella transazione nonché l’organizzazione e la conduzione della consegna dell’immobile
  • il trasferimento delle utenze, delle bollette e degli allacciamenti esistenti al nuovo proprietario ovvero utente (energia elettrica, acqua, tassa comunale, smaltimento rifiuti e altro)
  • per gli acquirenti in qualità di mandanti: il supporto nell’ottenimento del codice fiscale croato (OIB), la traduzione della documentazione da parte di un traduttore giurato ovvero la predisposizione di versioni bilingui nonché l’autentica notarile delle firme
  • quando previsto dalla normativa: la preparazione e la conduzione della procedura di ottenimento del consenso del ministero competente per l’acquisto del diritto di proprietà sull’immobile

Alcune di queste attività sono svolte da avvocati, notai, traduttori giurati e altre persone autorizzate dalla legge, il cui intervento il Mediatore organizza e coordina. L’ambito dei servizi e dei costi inclusi è determinato dal singolo contratto di mediazione. Ulteriori servizi legali, fiscali, tecnici o altri servizi specialistici al di fuori dell’ambito pattuito sono oggetto di apposito accordo. Se il Mandante incarica in aggiunta un proprio avvocato o studio legale, il costo di tale incarico è a carico del Mandante e tale incarico non riduce la provvigione di mediazione pattuita.

VI. OBBLIGHI DEL MANDANTE

A seconda del tipo di mediazione e del proprio ruolo nell’affare oggetto di mediazione, il Mandante si obbliga in particolare a:

  • informare il Mediatore di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento della mediazione e fornire dati esatti sull’immobile nonché, se ne dispone, mettere a disposizione il permesso di localizzazione, il permesso di costruire ovvero il certificato di agibilità o l’informazione di localizzazione nonché le prove dell’adempimento degli obblighi verso terzi
  • mettere a disposizione del Mediatore i documenti con cui comprova la proprietà o altro diritto reale sull’immobile e segnalare tutti i gravami iscritti e non iscritti
  • consentire al Mediatore e al terzo la visita dell’immobile
  • informare il Mediatore di tutti i dati essenziali sull’immobile, compresi la descrizione e il prezzo richiesto
  • corrispondere al Mediatore la provvigione di mediazione
  • se espressamente pattuito, rimborsare al Mediatore i costi che eccedono i costi consueti di mediazione
  • informare il Mediatore per iscritto di ogni modifica relativa all’affare per il quale il Mediatore è incaricato, in particolare delle modifiche relative alla proprietà dell’immobile.

Il Mandante che desidera rimanere sconosciuto non è tenuto a rivelare la propria identità al terzo fino alla conclusione dell’atto giuridico.

Il Mandante non è tenuto ad avviare trattative né a concludere un atto giuridico con il terzo trovato dal Mediatore. Se il Mandante non agisce secondo buona fede, risponde verso il Mediatore del danno ed è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti, i quali non possono essere inferiori a un terzo né superiori alla provvigione di mediazione pattuita per l’affare oggetto di mediazione.

VII. PUBBLICITÀ DELL’IMMOBILE

Il Mediatore pubblicizza gli immobili esclusivamente sulla base di un contratto di mediazione previamente concluso con il proprietario dell’immobile. In sede di pubblicazione dell’annuncio il Mediatore indica la propria ragione sociale e l’indirizzo della sede nonché gli indirizzi delle proprie filiali ovvero un collegamento che li contiene.

VIII. PROVVIGIONE DI MEDIAZIONE

L’importo della provvigione di mediazione è determinato dal contratto di mediazione, in conformità al Tariffario vigente del Mediatore che costituisce parte integrante del contratto.

Tenuto al pagamento della provvigione di mediazione è il Mandante al quale l’obbligo di pagamento è stato posto dal contratto di mediazione. Se il Mediatore opera per lo stesso immobile per entrambe le parti contraenti sulla base di contratti separati, l’obbligo e l’importo della provvigione di ciascuna parte sono determinati dal proprio contratto, entro i limiti previsti dal Tariffario.

Il Mediatore non può addebitare la provvigione di mediazione a un terzo che nell’atto giuridico assume il ruolo di acquirente, conduttore o altro ruolo e che non ha concluso con il Mediatore un contratto di mediazione.

Il Mediatore acquisisce il diritto alla provvigione di mediazione soltanto dopo la conclusione del contratto oggetto di mediazione, salvo che sia stato pattuito che tale diritto sorga già con la conclusione del preliminare.

Se il contratto di mediazione cessa e il Mandante conclude successivamente con un terzo un atto giuridico che è conseguenza delle attività del Mediatore compiute prima della cessazione del contratto, il Mediatore ha diritto all’intera provvigione di mediazione, salvo diverso accordo.

Quando il Mediatore opera per lo stesso immobile per entrambe le parti contraenti, si applicano i limiti dell’importo complessivo della provvigione previsti dal Tariffario.

Nei contratti di mediazione in esclusiva o ibrida possono essere concordate regole particolari di provvigione nel caso in cui l’affare mediato venga concluso senza la partecipazione del Mediatore o dei suoi partner commerciali. Nella mediazione in esclusiva può essere concordata la provvigione intera, mentre nella mediazione ibrida una provvigione ridotta pari ad almeno un terzo (1/3) e al massimo alla metà (1/2) della provvigione di mediazione intera concordata.

Quando il Mandante è il venditore, il Mediatore può comunicargli per iscritto gli acquirenti interessati, con ciò comprovando che l’acquirente è stato procurato dal Mediatore o dal suo partner commerciale. Il Mediatore ha diritto alla provvigione anche quando l’acquirente non è stato previamente comunicato, se tale acquirente è stato procurato dalle attività del Mediatore o del suo partner commerciale.

Si considera che il Mediatore abbia messo il Mandante in contatto con il terzo ovvero con l’immobile se ha trasmesso al Mandante o al terzo dati individualizzati che consentono l’identificazione dell’immobile o dell’altra parte contraente, se ha organizzato o effettuato la visita dell’immobile ovvero se ha in altro modo reso possibile il contatto, l’incontro o le trattative tra di essi. La visita fisica non è condizione per la messa in contatto, la quale si prova con tutti i mezzi di prova ammessi, in particolare con i registri d’affari del Mediatore e con la corrispondenza scritta ed elettronica. La sola pubblicità generica dell’immobile, senza un collegamento concreto tra il Mandante e il terzo, non si considera di per sé sufficiente per il sorgere del diritto alla provvigione. La mancata esecuzione di una singola attività che non era necessaria per la realizzazione dell’affare concreto o la cui esecuzione dipende dalla condotta dell’autorità competente o di un altro terzo non incide sul diritto del Mediatore alla provvigione di mediazione se l’affare oggetto di mediazione è stato concluso.

Il Mediatore non è autorizzato a ricevere caparre, acconti o altri pagamenti per conto delle parti contraenti senza una specifica autorizzazione scritta.

IX. SERVIZI AGGIUNTIVI E COSTI PARTICOLARI

L’ambito dei servizi e dei costi compresi nella provvigione di mediazione è determinato dal singolo contratto di mediazione, in conformità al Tariffario.

Ulteriori servizi legali, fiscali, tecnici e altri servizi specialistici nonché i costi non compresi nella mediazione ordinaria sono oggetto di apposito accordo scritto preventivo, con indicazione del tipo di servizio, dell’entità del costo e del soggetto tenuto al pagamento. Le verifiche tecniche, edilizie e altre verifiche specialistiche non sono comprese, salvo che siano state concordate separatamente.

X. SUBMEDIAZIONE

Il Mediatore può trasferire il contratto di mediazione a un altro mediatore soltanto se tale trasferimento è stato espressamente pattuito con il Mandante. In tal caso il Mandante rimane in rapporto contrattuale esclusivamente con il Mediatore. La collaborazione del Mediatore con partner commerciali nazionali ed esteri nonché la segnalazione o la presentazione di un acquirente tramite tale partner non si considerano trasferimento del contratto di mediazione.

XI. REGISTRI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Mediatore tiene il registro della mediazione immobiliare per tutti i contratti di mediazione conclusi, ai sensi dell’articolo 27 della Legge, e consente all’organo competente dell’amministrazione statale, su richiesta, la consultazione dei dati prescritti.

Il Mediatore raccoglie e tratta i dati personali del Mandante ai fini dell’esecuzione del contratto di mediazione e dell’adempimento dei propri obblighi di legge, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e alla legge croata di attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono disponibili sul sito internet del Mediatore.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni generali si applicano la Legge sulla mediazione immobiliare, la Legge sulle obbligazioni e le altre normative vigenti della Repubblica di Croazia.

Le disposizioni della Legge non possono essere escluse né limitate dal contratto di mediazione, salvo che in relazione a una singola disposizione sia espressamente ammessa una diversa clausola contrattuale ovvero che una diversa clausola contrattuale sia manifestamente nell’interesse del Mandante.

Il Mandante può presentare un reclamo scritto presso i locali commerciali del Mediatore, per posta all’indirizzo della sede o via e-mail a [email protected]. Il Mediatore confermerà la ricezione del reclamo e vi risponderà per iscritto entro 15 giorni dalla ricezione. Le presenti Condizioni generali entrano in vigore e si applicano dal 7 luglio 2026, con ciò abrogando integralmente tutte le precedenti Condizioni generali di contratto del Mediatore.

A Spalato, 7 luglio 2026

BROKER-GRUPA d.o.o.

Meri Vulić, direttrice

ALLEGATO 1

TARIFFARIO DELLE PROVVIGIONI DI MEDIAZIONE

BROKER-GRUPA d.o.o., agenzia di mediazione immobiliare

Branimirova obala 1, 21000 Spalato, OIB: 21499195063

Numero di iscrizione al Registro dei mediatori presso la Camera dell’economia croata: 114/2010

In vigore dal: 7 luglio 2026

Tutte le provvigioni di mediazione sono soggette a IVA. L’importo concreto della provvigione è concordato con il singolo contratto di mediazione, in conformità al presente Tariffario.

I. PROVVIGIONI DI MEDIAZIONE

Tipo di mediazioneProvvigione massima
Vendita di un immobile (il venditore è il Mandante)fino al 6 % del prezzo di vendita concordato
Acquisto di un immobile (l’acquirente è il Mandante)fino al 6 % del prezzo di vendita concordato
Permuta di un immobile (ciascun Mandante)fino al 6 % del valore dell’immobile che acquisisce
Concessione in locazione o in affitto (il locatore è il Mandante)meno di 6 mesi 75 %; da 6 a 36 mesi 100 %; oltre 36 mesi 150 % di un canone mensile
Assunzione in locazione o in affitto (il conduttore è il Mandante)meno di 6 mesi 75 %; da 6 a 36 mesi 100 %; oltre 36 mesi 150 % di un canone mensile

Nei contratti di mediazione in esclusiva o ibrida possono essere concordate regole particolari di provvigione nel caso in cui l’affare mediato venga concluso senza la partecipazione del Mediatore o dei suoi partner commerciali. Nella mediazione in esclusiva può essere concordata la provvigione intera, mentre nella mediazione ibrida una provvigione ridotta pari ad almeno un terzo (1/3) e al massimo alla metà (1/2) della provvigione di mediazione intera concordata.

II. SERVIZI COMPRESI NELLA PROVVIGIONE

La provvigione di mediazione comprende le attività di base della mediazione, tra cui la messa in contatto del Mandante con l’altra parte contraente, la verifica della documentazione disponibile e della situazione tavolare dell’immobile nonché le attività preparatorie alla conclusione dell’atto giuridico. A seconda del tipo di mediazione e del contenuto del singolo contratto, comprende anche la presentazione e la pubblicizzazione dell’immobile, l’organizzazione delle visite, la partecipazione alle trattative nonché le altre attività necessarie.

Se così pattuito con il singolo contratto, nella provvigione possono essere compresi anche servizi legali e amministrativi, in particolare la verifica della documentazione, della proprietà e dei gravami, la preparazione della documentazione di compravendita tramite lo studio legale con cui il Mediatore ha una collaborazione consolidata, la prenotazione ovvero l’intavolazione del diritto di proprietà, la consegna dell’immobile e il trasferimento delle utenze, delle bollette e degli allacciamenti nonché, per gli acquirenti in qualità di mandanti, il supporto nell’ottenimento del codice fiscale croato (OIB), la traduzione della documentazione ovvero la predisposizione di versioni bilingui, le autentiche notarili delle firme e, quando necessario, la procedura di ottenimento del consenso del ministero competente.

Alcune di queste attività sono svolte da persone autorizzate dalla legge, il cui intervento il Mediatore organizza e coordina. L’ambito dei servizi e dei costi inclusi è determinato dal singolo contratto di mediazione. Le verifiche tecniche, edilizie e altre verifiche specialistiche non sono comprese, salvo che siano state concordate separatamente.

Se il Mandante incarica in aggiunta un proprio avvocato o studio legale, il costo di tale incarico è a carico del Mandante e tale incarico non riduce la provvigione di mediazione pattuita.

III. MEDIAZIONE PER ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI

Il Mediatore può operare per entrambe le parti contraenti relativamente allo stesso immobile solo sulla base di un separato contratto di mediazione scritto con ciascuna parte. Ciascuna parte paga esclusivamente la provvigione concordata con il proprio contratto e la provvigione non può essere addebitata a una persona che non ha concluso un contratto di mediazione con il Mediatore.

Se la provvigione è concordata con entrambe le parti, il loro importo complessivo per lo stesso immobile non può superare il 12 % del prezzo di vendita (per la locazione e l’affitto: 300 % di un canone mensile), oltre IVA. Se eccezionalmente è concordato che la provvigione sia pagata da una sola parte, a tale parte può essere addebitato al massimo il 6 % del prezzo di vendita (per la locazione e l’affitto: 150 % di un canone mensile), oltre IVA. Tali limiti non aumentano la provvigione concordata con il singolo contratto.

IV. SERVIZI E COSTI AGGIUNTIVI

I costi dei servizi di terzi non sono compresi nella provvigione di mediazione, salvo diversa disposizione del presente Tariffario o del singolo contratto. I servizi e i costi aggiuntivi sono addebitati solo se preventivamente concordati per iscritto con il Mandante, con indicazione del tipo e della descrizione del servizio, del prezzo ovvero del costo effettivo e del soggetto tenuto al pagamento.

In caso di divergenza tra le versioni linguistiche prevale la versione croata.